Con un leggero anticipo rispetto alla scadenza, è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 85 dell’11 aprile 2023 la Legge 11 aprile 2023, n. 38 di conversione del Decreto-Legge 16 febbraio 2023, n. 11 (Decreto blocca Cessioni) recante “Misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77”.

L’approvazione e conversione in legge del Decreto blocca cessioni

La conversione in legge del D.L. n. 11/2023, oltre a rappresentare il 25° provvedimento che incide direttamente o indirettamente sulle detrazioni fiscali e il meccanismo di cessione del credito previsti dal Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio), chiude il cerchio su una delle modifiche normative più discusse degli ultimi tempi.

Un Decreto Legge di appena 3 articoli nella sua versione originaria, voluto e approvato dal Consiglio dei Ministri del 16 febbraio 2023, senza alcun confronto con le parti sociali, che ha ricevuto lo stesso giorno la firma del Presidente della Repubblica e che, sempre nella medesima giornata, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, rendendo operative le nuove disposizioni già a partire dal 17 febbraio 2023.

Ma non solo perché, pur scadendo il 17 aprile i tempi per la conversione, dopo l’approvazione (con voto di fiducia al Governo) da parte della Camera dei Deputati il 4 aprile, il Senato è riuscito a ricevere e confermare definitivamente nella stessa giornata del 5 aprile (sempre con voto di fiducia) il testo trasmesso dall’altro ramo del Parlamento. Se non sono record questi!

Tutte le modifiche dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale

A partire dall’12 aprile 2023 (giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta della Legge di conversione) sono finalmente operative tutte le disposizioni previste nel nuovo articolato che, dopo l’intervento del Parlamento) si compone adesso dei seguenti articoli:

  • Articolo 01 – Proroga del termine relativo alle spese sostenute per interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche
  • Articolo 1 – Modifiche alla disciplina relativa alla cessione o sconto in luogo delle detrazioni fiscali di cui all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77
  • Articolo 2 – Modifiche in materia di cessione dei crediti fiscali
  • Articolo 2-bis – Norma di interpretazione autentica in materia di varianti degli interventi edilizi agevolati
  • Articolo 2-ter – Norme di interpretazione autentica in materia di condizioni per la detraibilità delle spese
  • Articolo 2-quater – Interpretazione autentica dell’articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241
  • Articolo 2-quinquies – Comunicazione per l’esercizio dell’opzione di cessione del credito

Delle nuove disposizioni inserite durante la conversione alcune sono operative a partire dal 12 aprile 2023, altre (essendo interpretazioni autentiche) risultano essere retroattive e applicabili a tutti i procedimenti in corso.

Proroga Superbonus 110% sulle unifamiliari

Fa discutere la scelta prevista all’art. 01 di prorogare il termine relativo alle spese sostenute per interventi di superbonus 110% effettuati dalle persone fisiche sugli edifici unifamiliari o unità immobiliari con accesso autonomo e funzionalmente indipendenti.

Singolare la scelta del Governo di prevedere questa scadenza all’interno della legge di conversione del Decreto blocca cessioni andata in Gazzetta oltre la scadenza originariamente prevista per le unifamiliari. La precedente versione dell’art. 119, comma 8-bis, secondo periodo, del Decreto Rilancio, dopo le modifiche apportate dal Decreto Legge 18 novembre 2022, n. 176 (Decreto Aiuti-quater), convertito con modificazioni dalla Legge 13 gennaio 2023, n. 6, fissava la scadenza per utilizzare il superbonus 110% sulle unifamiliari alle spese sostenute entro il 31 marzo 2023 ma a patto che al 30 settembre 2022 fossero stati completati il 30% dei lavori complessivi.

La data del 31 marzo 2023 è adesso spostata al 30 settembre 2023 ma si dovrà capire (o forse non lo capiremo mai e lo accetteremo senza porci troppe domande) in che modo dovranno essere considerate le spese sostenute dall’1 aprile all’11 aprile 2023 ovvero quando la proroga non era ancora operativa.

Certamente sarebbe stato più saggio inserire la proroga all’interno di un Decreto Legge ad hoc prima del 31 marzo 2023, rimettendone poi i contenuti nella Legge di conversione del Decreto blocca cessioni. Ormai, però, ha poco senso parlarne.

Divieto di acquisto dei crediti per le P.A., Buoni del Tesoro Poliennali e responsabilità solidale

Sono poche le modifiche “rilevanti” all’art. 1 del D.L. n. 11/2023 che nella sua versione definitiva:

  • conferma il divieto per le pubbliche amministrazioni di essere cessionari dei crediti di imposta derivanti dall’esercizio delle opzioni per la cessione del credito e dello sconto in fattura;
  • consente ai cessionari del comparto bancario e assicurativo che abbiano esaurito la capienza fiscale nello stesso anno, in relazione agli interventi di superbonus effettuati sino all’anno di spesa 2022, di utilizzare in tutto o in parte detti crediti al fine di sottoscrivere emissioni di Buoni del Tesoro Poliennali, con scadenza non inferiore a dieci anni, nel limite del 10% della quota annuale eccedente i crediti di imposta. Viene anche previsto che il primo utilizzo possa essere effettuato in relazione alle ordinarie emissioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2028 e che con provvedimenti direttoriali dell’Agenzia delle entrate e del Ministero dell’economia e delle finanze, sentita la Banca d’Italia, siano individuate le relative modalità applicative;
  • prevede un elenco di documenti che esclude il concorso nella violazione in caso di acquisto di crediti.

In particolare, nella sua versione definitiva, ecco l’elenco della documentazione:

  • titolo edilizio abilitativo degli interventi, oppure, nel caso di interventi in regime di edilizia libera, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, in cui sia indicata la data di inizio dei lavori ed attestata la circostanza che gli interventi di ristrutturazione edilizia posti in essere rientrano tra quelli agevolabili, pure se i medesimi non necessitano di alcun titolo abilitativo, ai sensi della normativa vigente;
  • notifica preliminare dell’avvio dei lavori all’azienda sanitaria locale, oppure, nel caso di interventi per i quali tale notifica non è dovuta in base alla normativa vigente, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà che attesti tale circostanza;
  • visura catastale ante operam o storica dell’immobile oggetto degli interventi oppure, nel caso di immobili non ancora censiti, domanda di accatastamento;
  • fatture, ricevute o altri documenti comprovanti le spese sostenute, nonché documenti attestanti l’avvenuto pagamento delle spese medesime;
  • asseverazioni, quando obbligatorie per legge, dei requisiti tecnici degli interventi e della congruità delle relative spese, corredate di tutti gli allegati previsti dalla legge, rilasciate dai tecnici abilitati, con relative ricevute di presentazione e deposito presso i competenti uffici;
  • nel caso di interventi su parti comuni di edifici condominiali, delibera condominiale di approvazione dei lavori e relativa tabella di ripartizione delle spese tra i condomini;
  • nel caso di interventi di efficienza energetica diversi da che accedono al superbonus, la relazione energetica e l’APE, oppure, nel caso di interventi per i quali uno o più dei predetti documenti non risultino dovuti in base alla normativa vigente, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà che attesti tale circostanza;
  • visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesti la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione sulle spese sostenute per le opere;
  • un’attestazione, rilasciata dal soggetto che è controparte nella cessione comunicata ai sensi del presente articolo, di avvenuta osservanza degli obblighi di cui agli articoli 35 (Obbligo di segnalazione delle operazioni sospette) e 42 (Astensione) del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231. Qualora tale soggetto sia una società quotata o una società appartenente al gruppo di una società quotata e non rientri fra i soggetti obbligati, un’attestazione dell’adempimento di analoghi controlli in osservanza degli obblighi di adeguata verifica della clientela è rilasciata da una società di revisione a tale fine incaricata;
  • nel caso di interventi di riduzione del rischio sismico, la documentazione prevista dal DM n. 58/2017;
  • contratto di appalto sottoscritto tra il soggetto che ha realizzato i lavori e il committente.

Blocco cessione e interventi esclusi

Notevolmente diversa è la versione dell’art. 2 del D.L. n. 11/2023 post conversione che se da una parte conferma il divieto di utilizzo del meccanismo di cessione dei crediti di cui all’art. 121 del Decreto Rilancio e la completa abrogazione dei precedenti meccanismo di cessione contenuti agli artt. 14 e 16 del Decreto Legge n. 63/2023, dall’altra prevede un nuovo sistema di eccezioni.

In particolare, potranno continuare ad utilizzare la cessione di cui all’art. 121 del Decreto Rilancio:

  • gli interventi di superamento ed eliminazione di barriere architettoniche di cui all’articolo 119-ter Decreto Rilancio;
  • gli interventi realizzati dai seguenti soggetti beneficiari (già costituiti entro il 17 febbraio 2023) sui quali la norma fornisce anche alcuni importanti chiarimenti sui requisiti che devono possedere:
    • gli istituti autonomi case popolari (IACP) – art. 119, comma 9, lettera c) del Decreto Rilancio;
    • cooperative di abitazione a proprietà indivisa – art. 119, comma 9, lettera d) del Decreto Rilancio;
    • enti del terzo settore (onlus, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale) – art. 119, comma 9, lettera d-bis) del Decreto Rilancio;
  • gli interventi effettuati in relazione a immobili danneggiati dagli eventi sismici, nonché in relazione a immobili danneggiati dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 15 settembre 2022 per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le deliberazioni del Consiglio dei ministri 16 settembre 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 21 settembre 2022, e 19 ottobre 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 255 del 31 ottobre 2022, situati nei territori della regione Marche.

Blocco cessioni e interventi precedenti al 17 febbraio 2023

La norma ridefinisce anche il sistema di eccezioni degli interventi che possono continuare ad utilizzare il meccanismo di cessione suddividendoli tra:

  • interventi di superbonus;
  • tutti gli altri interventi di cui all’art. 121, comma 2 del Decreto Rilancio.

Relativamente alle spese di superbonus, sono esclusi dal divieto di cessione gli interventi per i quali entro il 16 febbraio 2023:

  • risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata per il superbonus (CILAS), per gli interventi diversi da quelli effettuati dai condomini;
  • risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata per il superbonus (CILAS), per gli interventi effettuati dai condomini;
  • per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo. Con esclusivo riferimento alle aree classificate come zone sismiche di categoria 1, 2 e 3, le disposizioni della presente lettera si applicano anche alle spese per gli interventi già rientranti nell’ambito di applicazione degli articoli 119 e 121, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, compresi in piani di recupero del patrimonio edilizio esistente o di riqualificazione urbana comunque denominati, che abbiano contenuti progettuali di dettaglio, attuabili a mezzo di titoli semplificati, i quali alla data di entrata in vigore del presente decreto risultino approvati dalle amministrazioni comunali a termine di legge e che concorrano al risparmio del consumo energetico e all’adeguamento sismico dei fabbricati interessati.

Per quanto riguarda le spese NON di superbonus, sono esclusi dal divieto di cessione gli interventi per i quali entro il 16 febbraio 2023:

  • risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;
  • per gli interventi per i quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo, siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori. Nel caso in cui alla data di entrata in vigore del presente decreto non risultino versati acconti, la data antecedente dell’inizio dei lavori o della stipulazione di un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori deve essere attestata sia dal cedente o committente sia dal cessionario o prestatore mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà;
  • risulti presentata, con riguardo alle agevolazioni di cui all’articolo 16-bis, commi 1, lettera d), e 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e all’articolo 16, comma 1-septies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, la richiesta di titolo abilitativo per l’esecuzione dei lavori edilizi.

Allungamento dei termini di cessione e di detrazione diretta

Sempre all’art. 2 del Decreto blocca cessioni sono stati inseriti due commi che allungano i tempi di cessione e detrazione diretta. In particolare:

  • il comma 3-quinquies stabilisce che, limitatamente ai crediti d’imposta le cui comunicazioni di cessione o di sconto in fattura sono state inviate all’Agenzia delle entrate entro il 31 marzo 2023, sia possibile ripartire l’utilizzo del credito residuo in 10 rate annuali;
  • il comma 3-sexies consente al contribuente, per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 e relative agli interventi legati al superbonus, di optare per il riparto della detrazione spettante in 10 quote annuali di pari importo, a partire dal periodo d’imposta 2023.

Norma di interpretazione autentica in materia di varianti degli interventi edilizi agevolati

Il nuovo art. 2-bis reca una disposizione di interpretazione autentica (quindi con efficacia retroattiva):

  • dell’articolo 1, comma 894, della legge n. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023);
  • dell’articolo 2, commi 2 e 3 del Decreto blocca cessioni stesso.

Grazie a questa norma di interpretazione autentica, eventuali varianti alla CILAS o altro titolo abilitativo non hanno effetti:

  • sull’utilizzo del superbonus 110% sulle spese sostenute nel 2023 (art. 1, comma 894, della legge 29 dicembre 2022, n. 197);
  • sull’utilizzo del meccanismo delle opzioni alternative (art. 2, commi 2 e 3 del Decreto Legge n. 11/2023).

I termini dunque non cambiano e con riguardo agli interventi su parti comuni di proprietà condominiale, non rileva, agli stessi fini, l’eventuale nuova deliberazione assembleare di approvazione della suddetta variante.

Norme di interpretazione autentica in materia di condizioni per la detraibilità delle spese

Il nuovo art. 2-ter reca un insieme di norme di interpretazione autentica (anche in questo caso con efficacia retroattiva) per garantire la certezza del diritto e di prevenire e deflazionare il contenzioso in materia di incentivi per le spese relative agli interventi per cui è possibile optare per la cessione del credito e lo sconto in fattura.

In particolare, si chiarisce che:

  • per gli interventi diversi dal superbonus, la liquidazione dei lavori in base a stati di avanzamento costituisce una mera facoltà e non un obbligo;
  • l’indicazione delle spese sostenute per il rilascio del visto di conformità, nel computo metrico e nelle asseverazioni di congruità delle spese, costituisce una mera facoltà e non un obbligo, al fine di fruire della detrazione delle medesime spese;
  • il contribuente, per fruire del sismabonus e del superbonus, può avvalersi della cd. remissione in bonis, con riferimento all’obbligo di presentazione dell’asseverazione di efficacia degli interventi per la riduzione del rischio sismico. La prima dichiarazione utile in cui effettuare le comunicazioni per usufruire della remissione in bonis e dunque usufruire delle agevolazioni è la prima dichiarazione dei redditi nella quale deve essere esercitato il diritto di detrazione della prima quota costante dell’agevolazione. Resta fermo che, nel caso in cui l’agevolazione venga fruita mediante esercizio delle opzioni per lo sconto in fattura o la cessione del credito la remissione in bonis del contribuente deve avvenire antecedentemente alla presentazione della comunicazione della relativa opzione all’Agenzia delle entrate;
  • i requisiti richiesti alle imprese per l’esecuzione di lavori oltre la soglia di 516.000 euro – valevoli ai fini della fruizione del cd. superbonus – possono essere soddisfatti, per i contratti di appalto e subappalto conclusi dal 21 maggio al 31 dicembre 2022, entro la data del 1° gennaio 2023; la soglia predetta è calcolata avendo riguardo al singolo contratto; tali requisiti non hanno rilevanza con riferimento alle agevolazioni concernenti le spese sostenute per l’acquisto delle unità immobiliari.

Compensazione orizzontale

Il nuovo art. 2-quater fornisce un’interpretazione autentica (retroattiva) sull’applicabilità dell’istituto cosiddetto della “compensazione orizzontale” ovvero della possibilità riconosciuta al contribuente di compensare debiti e crediti nei confronti di enti impositori diversi, ivi compresi i crediti derivanti dall’applicazione dell’articolo 121 del Decreto Rilancio.

Comunicazione per l’esercizio dell’opzione di cessione del credito

L’art. 2-quinquies limita l’utilizzo della remissione in bonis della comunicazione all’Agenzia delle Entrate per l’esercizio delle opzioni alternative relativa al le spese sostenute nel 2022 e alle rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020 e 2021 per gli interventi edilizi, nell’ipotesi in cui il contratto di cessione non sia stato concluso alla predetta data del 31 marzo 2023.

In questo caso la remissione in bonis è concessa, e quindi il beneficiario della detrazione può effettuare la comunicazione anche tardivamente, solo se il soggetto cessionario è una banca, un intermediario finanziario iscritto all’albo, una società appartenente a un gruppo bancario o un’impresa di assicurazione autorizzata ad operare in Italia.