Pratica Superbonus 110%: quale titolo edilizio?
L’art. 119, comma 13-ter del Decreto Rilancio ha previsto un particolare regime edilizio per alcuni interventi che accedono alla detrazione fiscale del 110% (superbonus)
Tra la normativa edilizia e quella fiscale, spesso è difficile riuscire ad inquadrare bene un intervento su un edificio come quelli che accedono alle detrazioni fiscali del 110% (superbonus) di cui all’art. 119 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio).
Definizione intervento e regime amministrativo
In linea generale, l’art. 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (TUE) ci consente di definire la tipologia di intervento e in base anche a quanto prevedono:
- il Decreto Legislativo 30 giugno 2016, n. 126 recante “Attuazione della delega in materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), a norma dell’articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124”;
- il Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 222 recante “Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell’articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124”;
- il Decreto Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 2 marzo 2018 recante “Approvazione del glossario contenente l’elenco non esaustivo delle principali opere edilizie realizzabili in regime di attività edilizia libera, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222”;
è possibile dedurre il relativo regime amministrativo previsto al testo unico edilizia:
- all’art. 6 – edilizia libera;
- all’art. 6-bis – comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA);
- art. 10 – permesso di costruire;
- art. 22 e 23 – Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) cosiddetta leggera e pesante.
Gli interventi di superbonus
Per gli interventi che accedono alle detrazioni fiscali del 110%, senza in realtà deroghe espresse al testo unico edilizia, l’art. 119, comma 13-ter del Decreto Rilancio prevede alcune particolarità.
Se l’intervento non prevede la demolizione e ricostruzione dell’edificio, è previsto che lo stesso possa considerarsi manutenzione straordinaria per la quale serve una particolare comunicazione di inizio lavori asseverata, la CILA-Superbonus.
Il modello di CILA-Superbonus è stato pubblicato sul sito del Dipartimento della Funzione Pubblica il 4 agosto 2021 (utilizzabile dal giorno successivo) e come allegato all’Accordo Conferenza unificata 4 agosto 2021, n. 88/CU.
Diversamente dagli altri modelli “ordinari”, recepiti differentemente nelle varie Regioni italiane, all’interno della CILA-Superbonus (conosciuta come CILAS) sono attestati gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile oggetto d’intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione ovvero l’attestazione che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967.
Abusi edilizi
La presentazione della CILAS non sana alcun abuso pregresso. L’art. 119, comma 13-quater del Decreto Rilancio conferma, infatti, che fermo restando la presentazione della CILAS e la conseguente deroga all’art. 49 del testo unico edilizia, resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell’immobile oggetto di intervento.