Con il Decreto Bollette l’installazione di impianti fotovoltaici diventa manutenzione ordinaria e continua a beneficiare della detrazione fiscale del 50%

Quando si parla di edilizia diventa naturale entrare nel merito dei tanti bonus che la normativa fiscale prevede per le diverse tipologie di intervento. Sostanzialmente è possibile suddividere queste detrazioni fiscali in tre tipologie:

  • risparmio energetico;
  • recupero del patrimonio edilizio;
  • riduzione del rischio sismico.

Bonus edilizi: la normativa

In assenza di un testo unico di riferimento, professionisti, imprese e contribuenti, ad oggi, devono far fronte ad un insieme eterogeneo di norme che si intrecciano tra loro, confondendo spesso gli stessi enti controllori. Tra le norme che certamente oggi è necessario conoscere ci sono:

  • l’art. 16-bis del d.P.R. n. 917/1986 (bonus casa);
  • gli artt. 14 e 16 del D.L. n. 63/2013 (ecobonus e bonus casa);
  • l’art. 1, comma 12 della Legge n. 205/2017 (bonus verde);
  • l’art. 1, commi da 219 a 224 della Legge n. 160/2019 (bonus facciate);
  • gli articoli 119 e 119-ter D.L. n. 34/2020 (superbonus e bonus barriere architettoniche).

A cui occorre aggiungere l’art. 121 del D.L. n. 34/2020 (Decreto Rilancio) che ha introdotto nel nostro ordinamento il “controverso” meccanismo di cessione del credito, più volte modificato nel 2022.

Il fotovoltaico dopo il Decreto Bollette

Per l’installazione di impianti fotovoltaici occorre prendere in considerazione l’art. 16-bis, comma 1, lettera h) del d.P.R. n. 917/1986 (TUIR) come integrato dall’art. 16, comma 1 del D.L. n. 63/2013 che ha prorogato la detrazione al 31 dicembre 2024 con l’aliquota del 50% ed un ammontare complessivo delle spese non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. Intervento che in analogia a quanto previsto per l’ecobonus necessita di trasmissione all’ENEA.

Quello per il fotovoltaico è, quindi, un bonus che prescinde dalla tipologia di intervento (manutenzione ordinaria o straordinaria) e del relativo regime amministrativo (edilizia libera, CILA o SCIA). Proprio per questo motivo, non passa inosservata l’ultima semplificazione prevista dall’art. 9 del D.L. n. 17/2022 (Decreto Bollette) recentemente convertito dalla Legge n. 34/2022.

L’articolo in questione prevede un’importante semplificazione per l’installazione di impianti solari fotovoltaici e termici:

  • sugli edifici, anche in zona A;
  • su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici;

e la realizzazione delle opere funzionali alla connessione alla rete elettrica, nonché nelle relative pertinenze, compresi gli eventuali potenziamenti o adeguamenti della rete esterni alle aree dei medesimi edifici, strutture e manufatti.

Dal Decreto SCIA 2 al Decreto Bollette

La tabella A, sezione II, punto 28, allegata al D.Lgs. n. 222/2016 (Decreto SCIA 2) prevede un regime di edilizia libera per l’installazione di pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici al di fuori della zona A di cui al DM n. 1444/1968.

Con la nuova semplificazione del Decreto Bollette, l’installazione di impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici, anche in zona A, su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici, e la realizzazione delle opere funzionali viene considerato un intervento di manutenzione ordinaria, non subordinato all’acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati, ivi compresi quelli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al D.Lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio).

Unica eccezione gli impianti installati in aree o immobili di cui all’articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del D.L.gs n. 42/2004, individuati mediante apposito provvedimento amministrativo ai sensi degli articoli da 138 a 141 e fermo restando quanto previsto dagli articoli 21 e 157 del medesimo codice.
In presenza di questi vincoli, la realizzazione degli interventi è consentita previo rilascio dell’autorizzazione da parte dell’amministrazione competente.

Tali disposizioni si applicano anche in presenza di vincoli ai sensi dell’articolo 136, comma 1, lettera c), del codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, ai soli fini dell’installazione di pannelli integrati nelle coperture non visibili dagli spazi pubblici esterni e dai punti di vista panoramici, eccettuate le coperture i cui manti siano realizzati in materiali della tradizione locale.